San Giorgio S.P.A.
La nuova disciplina sul whistleblowing è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 24/2023 col quale l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
La protezione dei segnalanti impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico delle aziende che hanno occupato nel corso dell’anno precedente una media di almeno 50 dipendenti o hanno adottato il Modello Organizzativo previsto dalla 231/2001.
Il Decreto Legislativo 24/2003 prevede una serie di garanzie e misure di protezione per i segnalanti, in particolare, l’obbligo di riservatezza, il divieto di ritorsioni, delle misure di sostegno per i segnalanti e per i facilitatori, e delle limitazioni di responsabilità.
Per il testo completo della norma puoi consultare la Gazzetta Ufficiale.
Cosa si può segnalare?
> Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- > illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
> condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
> illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- > atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- > atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Nulla da segnalare?
Si ricorda che la normativa prevede il divieto da parte dell’ente di mettere in atto comportamenti discriminatori o ritorsivi nei confronti del segnalante.
